Sez. L, Sentenza n. 6058 del 17/06/1998 (Rv. 516560 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Ricorso ex art. 28 Stat. lav. - Legittimazione - Attribuzione agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali - Nozione - Articolazioni più periferiche delle strutture sindacali nazionali - Coincidenza con i sindacati provinciali di categoria - Carattere normale - Organismi locali o nazionali delle confederazioni sindacali - Legittimazione al ricorso - Esclusione - Legittimazione ad effettuare intervento adesivo - Insussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE
Gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali cui l'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300 attribuisce la legittimazione attiva per il procedimento di repressione della condotta antisindacale sono costituiti dalle articolazioni più periferiche delle strutture sindacali nazionali e cioè, di norma, dai sindacati provinciali di categoria dotati di una soggettività distinta in quanto autonomi titolari di interessi collettivi quanto meno ai fini del perseguimento degli stessi, mentre devono ritenersi privi di legittimazione gli organismi locali o nazionali delle confederazioni sindacali che non sono incardinati in un sindacato di categoria nazionale e risultano anche privi di interesse ad agire non rientrando nei loro compiti istituzionali la tutela di una specifica categoria, circostanza quest'ultima che esclude altresì la legittimazione di tali organismi a spiegare nel procedimento in questione intervento "ad adiuvandum".
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)