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Sez. L, Sentenza n. 5765 del 20/04/2002 (Rv. 553898 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Procedimento relativo - Legittimazione attiva - Attribuzione agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionale - Nozione - Riferimento agli statuti delle associazioni stesse - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553898-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE

L'individuazione degli organismi locali delle associazioni nazionali legittimati ad agire per il procedimento di repressione della condotta antisindacale deve desumersi dagli statuti interni delle associazioni stesse, dovendosi quindi far riferimento alle strutture zonali o provinciali (ora comprensoriali) che detti statuti ritengono maggiormente idonee alla tutela degli interessi locali. (Nella specie la S.C., in applicazione dei poteri attribuitile dall'art. 384 cod. proc. civ. ha corretto la sentenza impugnata nella parte in cui aveva negato la legittimazione attiva del Coordinamento provinciale di Varese della SLAI Cobas, senza considerare che lo statuto della SLAI Cobas individuava tale struttura come "organo esecutivo territoriale).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)