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Sez. U, Sentenza n. 3105 del 17/03/1995 (Rv. 491229 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Ricorso ex art. 28 Statuto Lavoratori proposto da parte dell'organismo provinciale di un sindacato nazionale - Prosecuzione del giudizio di merito nei confronti del medesimo - Ricorso per Cassazione proposto dall'organismo regionale dello stesso sindacato - Inammissibilità - Sostituzione o successione "ex lege" nel processo ovvero nel diritto controverso - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491229-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE

Proposto un ricorso ex art. 28 della legge 20 maggio 1970 n.300 da parte dell'organismo provinciale di un sindacato nazionale (nella specie della Federazione lavoratori della funzione pubblica - CGIL), e proseguito il giudizio di merito nei confronti del medesimo, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'organismo regionale dello stesso sindacato, poiché l'art. 28 attribuisce la legittimazione ad agire alle articolazioni più periferiche delle strutture sindacali nazionali, e cioè, di norma, ai sindacati provinciali di categoria, dotati di una soggettività distinta, in quanto autonomi titolari di interessi collettivi, quanto meno ai fini del perseguimento degli stessi. D'altra parte non è ravvisabile alcuna ipotesi normativa di sostituzione o di successione nel processo ovvero nel diritto controverso. (Con riferimento alla specie, la S.C. ha osservato anche che, secondo le stesse deduzioni della parte ricorrente, la federazione provinciale era struttura associativa distinta, benché federata con l'associazione regionale e con quella nazionale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 81, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)