Sez. L, Sentenza n. 7528 del 08/07/1995 (Rv. 493207 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Statuizione della Corte di Cassazione - Carattere esaustivo della questione con riguardo a tutti i profili ipotizzabili - Dichiarazione di incompetenza del giudice indicato dalla Corte come competente sotto diversi profili - Esame della questione in sede di nuovo regolamento - Limiti.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
La statuizione emessa dalla Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza esaurisce la relativa questione con riguardo a tutti i profili ipotizzabili, anche se concretamente non esaminati, poiché la funzione peculiare di tale istituto è l'individuazione definitiva del giudice competente per una specifica causa, tanto che l'art. 310 cod. proc. civ. prevede che la relativa sentenza conservi efficacia anche in caso di estinzione del processo. Conseguentemente il giudice dichiarato competente, davanti al quale la causa sia riassunta, non può declinare la sua competenza neanche sotto un profilo diverso da quello per il quale era esplicitamente sorta controversia. Nel caso, poi, in cui lo stesso giudice, in violazione di tale regola, si dichiari incompetente, è ammissibile un nuovo regolamento di competenza, trattandosi dell'unico rimedio esperibile contro sentenza che abbia provveduto solo sulla competenza. Tuttavia la Corte regolatrice non deve esaminare la questione nel merito, ma limitarsi a prendere atto della precedente statuizione. (Nella specie lo stesso pretore del lavoro, dopo essersi dichiarato una prima volta incompetente per materia e valore, a seguito della sentenza di regolamento che aveva affermato la sua competenza, si era dichiarato incompetente per territorio ai sensi dell'art. 413 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)