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Sez. U, Ordinanza n. 14569 del 11/10/2002 (Rv. 557869 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Poteri di indagine e valutazione della Corte di cassazione - Ambito - Limiti derivanti dalla sentenza impugnata o dalle prospettazioni delle parti - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557869-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Avendo l'istanza di regolamento di competenza la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, i poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, della Corte possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza essere limitati dal contenuto della sentenza impugnata né dalle difese delle parti, e possono conseguentemente riguardare anche questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)