Sez. 1, Ordinanza n. 19290 del 24/09/2004 (Rv. 577361 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Competenza ex art. 30 bis cod. proc. civ. - Carattere inderogabile e rilevabilità d'ufficio - Conseguenze - Regolamento di competenza che censuri la sola indicazione del diverso giudice dichiarato competente - Cassazione della stessa declaratoria di incompetenza - Ammissibilità - Sussistenza - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
La competenza prevista dall'art. 30 bis cod. proc. civ. ha natura inderogabile e la relativa questione è rilevabile d'ufficio; con la conseguenza che la proposizione del regolamento di competenza impedisce la formazione del giudicato in punto di competenza e mantiene la rilevabilità di ufficio in tutta la sua estensione, per cui, anche ove con il regolamento sia stata censurata non la declaratoria di incompetenza del giudice adito, ma la sola indicazione del diverso giudice competente, anche la statuizione di incompetenza può essere cassata, in coerenza, del resto, con il principio secondo cui l'individuazione in sede di regolamento del giudice competente non subisce limitazioni né in relazione al contenuto della pronunzia impugnata né in relazione alle difese delle parti e deve esaurire la questione con riferimento a tutti i profili ipotizzabili, anche se concretamente non esaminati, in quanto funzione peculiare dell'istituto è quella della individuazione definitiva del giudice competente per una specifica causa. (Nella fattispecie la S.C. ha quindi cassato la sentenza di incompetenza del giudice di merito, impugnata con riguardo alla sola indicazione del giudice competente, e ha dichiarato, invece, la competenza del giudice "a quo" per effetto della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 30 bis cit. emessa dalla Corte costituzionale con la sentenza 25 maggio 2004, n. 147, sopravvenuta nelle more del giudizio di legittimità).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 30 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)