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Sez. 3, Sentenza n. 22533 del 20/10/2006 (Rv. 593001 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE | Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione ex art. 186 quater cod. proc. civ. - Deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia notificato da parte dell'intimato - Effetti - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Sussistenza - Fondamento - Termine lungo - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593001-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE

In tema di impugnazione dell'ordinanza anticipatoria di condanna ai sensi dell'art. 186 quater cod. proc. civ., l'attività posta in essere dall'intimato con la notificazione alla controparte dell'atto di rinuncia alla pronuncia della sentenza e con il deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia notificato, cui consegue l'acquisto, per l'ordinanza, dell'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza, costituisce adeguata dimostrazione della legale conoscenza del provvedimento da parte dell'intimato. Ne deriva che dal momento in cui detta attività si perfeziona decorre, per l'intimato, il termine breve di impugnazione, mentre resta esclusa l'applicabilità del cosiddetto termine lungo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)