Sez. 2, Sentenza n. 1692 del 30/01/2004 (Rv. 569800 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE | Ordinanza anticipatoria di condanna ex art. 186 quater cod. proc. civ. - Impugnazione - Termini lungo e brevi - Decorrenza.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE
In tema di impugnazione dell'ordinanza anticipatoria di condanna ai sensi dell'art. 186 quater cod. proc. civ., al deposito dell'atto di rinuncia alla sentenza (notificato dall'intimato alla controparte), a seguito del quale l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile, è riservata - in coerenza con il sistema delineato dagli artt. 325, 326 e 327 cod. proc. civ. - la funzione di far decorrere esclusivamente il termine lungo di cui all'art. 327, mentre, per il decorso dei termini brevi di cui all'art. 325, è necessario che, alla conclusione del complesso iter procedimentale stabilito dall'art. 186 quater, ult. comma, per attribuire all'ordinanza anticipatoria l'efficacia di sentenza (notifica dell'atto di rinuncia alla sentenza e deposito dello stesso), faccia seguito una nuova notificazione, avente ad oggetto l'ordinanza, che assumerà la funzione specifica di atto acceleratorio del procedimento di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)