Sez. U, Ordinanza n. 1760 del 07/02/2002 (Rv. 552139 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversia concernente unicamente pretese patrimoniali del privato nei confronti della P.A. per comportamenti successivi alla conclusione di contratto di appalto di opera pubblica - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Principio di diritto espresso in relazione a giudizio promosso successivamente all'1 luglio 1998, ma anteriormente al 10 agosto 2000.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di appalto di opere pubbliche, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia che, senza porre in discussione atti o provvedimenti relativi alla procedura di aggiudicazione o alla individuazione del contraente, abbia ad oggetto pretese patrimoniali del privato appaltatore nei confronti della P.A. concedente derivanti da comportamenti di inadempimento posti in essere da quest'ultima successivamente alla conclusione del contratto di appalto di opera pubblica. (Principio di diritto espresso in relazione a giudizio promosso successivamente all'1 luglio 1998, ma anteriormente al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore, senza effetto retroattivo, della legge 21 luglio 2000, n. 205).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)