Sez. U, Sentenza n. 1265 del 15/12/2000 (Rv. 542654 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversia relativa a servizio affidato a privato coinvolgente unicamente pretese patrimoniali - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Pronunzia resa nel vigore dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971, nel testo precedente alle modifiche di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Nel vigore della disciplina contenuta nell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971 (nel testo anteriore alle aggiunte introdotte dall'art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998), appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia che - senza porre in discussione l'esistenza e la validità di atti amministrativi e senza involgere la risoluzione di questioni attinenti all'esistenza, alla durata ed alla disciplina delle posizioni delle parti nell'ambito del rapporto tra privato e P.A. - abbia ad oggetto unicamente pretese patrimoniali nei confronti della P.A., volte al pagamento di corrispettivi ed indennizzi relativi ad un servizio affidato al privato (pronunzia emessa in relazione ad una convenzione tra società privata e Ministero dell'ambiente, avente ad oggetto l'attività integrata da valere come modello pilota nei settori della sorveglianza della qualità delle acque e degli interventi di antinquinamento, laddove la società chiedeva il pagamento di somme per compensi revisionali, interessi di mora ed altro).
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)