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Sez. L, Sentenza n. 952 del 07/02/1985 (Rv. 439106 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO E LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PLURIMO - LEGITTIMITÀ RISPETTIVA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439106-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO E LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PLURIMO - LEGITTIMITÀ RISPETTIVA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Nel licenziamento collettivo il ridimensionamento dell'impresa o la sua trasformazione si pongono rispetto al negozio individuale di licenziamento come un presupposto legittimante quel potere di recesso dai singoli contratti di lavoro, che è autonomo in relazione ai singoli lavoratori da licenziare, mentre nel licenziamento individuale, anche se plurimo, per ragioni produttive od organizzative, di cui all'art. 3 della legge n. 604 del 1966, tali ragioni si individualizzano in relazione ad uno o più lavoratori la cui attività venga ad essere immediatamente investita dalle stesse. Pertanto, mentre nel primo caso il giudice deve verificare, ai fini della valutazione della legittimità del recesso, se il ridimensionamento dell'impresa sia stato effettivo e se sia stata dimostrata l'esistenza di un nesso di causalità tra l'evento predetto ed il singolo licenziamento, nel secondo caso, il giudice deve verificare se il datore di lavoro abbia dato la prova della sussistenza di un giustificato motivo oggettivo attinente a ragioni inerenti all'attività produttiva o all'organizzazione del lavoro che si riferisca al lavoratore licenziato e della impossibilità di utilizzare il lavoratore medesimo in altre attività dell'impresa. (Conf 18/79, mass n 396024).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)