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Sez. L, Sentenza n. 5566 del 13/09/1986 (Rv. 448074 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO E LICENZIAMENTI PLURIMI INDIVIDUALI - DISTINZIONE - PROVA DI NON POTER IMPIEGARE IN MANSIONI EQUIVALENTI I LAVORATORI SINGOLARMENTE LICENZIATI - ONERE DEL DATORE DI LAVORO - OBBLIGO DEL MEDESIMO DI APPLICARE I CRITERI DI SCELTA PREVISTI DAGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448074-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO E LICENZIAMENTI PLURIMI INDIVIDUALI - DISTINZIONE - PROVA DI NON POTER IMPIEGARE IN MANSIONI EQUIVALENTI I LAVORATORI SINGOLARMENTE LICENZIATI - ONERE DEL DATORE DI LAVORO - OBBLIGO DEL MEDESIMO DI APPLICARE I CRITERI DI SCELTA PREVISTI DAGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI - ESCLUSIONE.*

Mentre i licenziamenti collettivi sono espressione della scelta, operata dall'imprenditore, di riduzione quantitativa della cosiddetta forza lavoro, unitamente - o meno - all'eliminazione di elementi materiali dell'azienda, i licenziamenti plurimi individuali invece - che, ricadendo nell'ambito della legge n. 604 del 1966, sono legittimi soltanto se sorretti da giustificato motivo - costituiscono espressione di una scelta di tipo qualitativo, e non già quantitativo, da cui deriva la necessità di eliminare determinati posti di lavoro e conseguentemente di licenziare i lavoratori che tali posti ricoprono; in quest'ultima ipotesi però il datore di lavoro deve provare di non poter impiegare in altre mansioni equivalenti i singoli lavoratori adibiti ai posti eliminati, mentre egli non è tenuto ad applicare i criteri di scelta (quali l'anzianità di servizio ed i carichi di famiglia) previsti dagli accordi interconfederali sui licenziamenti collettivi nell'industria. (V 952/85, mass n 439106; (V 952/85, mass n 439105; (V 1270/79, mass n 397504).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/12/1950 num. 2 all. E, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)