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Sez. L, Sentenza n. 1244 del 09/03/1989 (Rv. 462116 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - DIMINUZIONE DELLA ESUBERANZA DI PERSONALE ORIGINARIAMENTE PREVENTIVATA, SOPRAVVENUTA NEL CORSO DEL RIDIMENSIONAMENTO DELL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA - PLURALITÀ DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI ANZICHÉ LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONFIGURABILITÀ - LEGITTIMITÀ PER LA SUSSISTENZA DI UN GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - PRESUPPOSTO.*
Stato
decisa il 1989-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462116-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - DIMINUZIONE DELLA ESUBERANZA DI PERSONALE ORIGINARIAMENTE PREVENTIVATA, SOPRAVVENUTA NEL CORSO DEL RIDIMENSIONAMENTO DELL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA - PLURALITÀ DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI ANZICHÉ LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONFIGURABILITÀ - LEGITTIMITÀ PER LA SUSSISTENZA DI UN GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - PRESUPPOSTO.*

Nel caso in cui, per circostanze sopravvenute nel corso del ridimensionamento dell'attività dell'impresa, si sia verificata una diminuzione dell'esuberanza di personale originariamente preventivata, sicché in concreto - alla stregua di una verifica riservata al giudice del merito - faccia difetto una proporzionale correlazione tra il ridimensionamento stesso ed il licenziamento collettivo intimato, è ravvisabile, stante la Mancanza di nesso di causalità fra detto ridimensionamento e l'intimato licenziamento collettivo per riduzione di personale, una mera pluralità di licenziamenti individuali, la cui legittimità per la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 presuppone anche la dimostrazione, da parte dello imprenditore, dell'impossibilità di adibire utilmente i lavoratori a mansioni diverse da quelle cui erano addetti. (V 379/88, mass n 456937; (V 5460/87, mass n 454018; (V 952/85, mass n 439106; (V 581/84, mass n 432736).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)