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Sez. 1, Sentenza n. 8993 del 13/02/2008 Cc. (dep. 28/02/2008) Rv. 238948 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenzione domiciliare - Divieto di concessione di benefici al condannato cui sia stata revocata la misura alternativa - Riferibilità alla detenzione domiciliare disposta congiuntamente al rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238948-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il divieto di concessione di benefici al condannato nei cui confronti sia stata revocata la misura alternativa non opera rispetto alla detenzione domiciliare disposta congiuntamente al rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena nei confronti di chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter, comma primo-ter, L. 26 luglio 1975 n. 354 prescinde altresì dal divieto di applicazione della misura per i reati ostativi indicati dal comma primo-bis dello stesso art. 47-ter).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 147 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)