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Sez. 1, Sentenza n. 18439 del 05/04/2013 Cc. (dep. 24/04/2013) Rv. 255851 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenzione domiciliare - Concedibilità anche nelle ipotesi ex art. 4 bis legge 354 del 75 - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255851-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La detenzione domiciliare di cui all'art. 47 ter, comma quarto, legge n. 354 del 1975, applicabile anche nel caso di cui all'art. 4 bis stessa legge, può essere disposta unicamente ove sussistono le condizioni di grave infermità fisica che giustificherebbero il rinvio della esecuzione della pena ex art. 147 cod. pen.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Cod. Pen. art. 147 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)