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Sez. 1, Sentenza n. 6952 del 07/12/1999 Cc. (dep. 14/02/2000) Rv. 215203 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare in presenza delle condizioni per il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena - Finalità dell'istituto - Implicazioni relativamente all'individuazione dei relativi presupposti.
Stato
decisa il 1999-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215203-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La previsione di cui all'art.47 ter, comma 1 ter, dell'ordinamento penitenziario, introdotta dall'art.4, comma 1, lett.a), della legge 27 maggio 1998 n.165, secondo cui, "quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi degli artt.146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre l'applicazione della detenzione domiciliare", ha la chiara finalità di colmare una lacuna della previgente normativa, per la quale, in presenza dei presupposti di fatto indicati negli artt.146 e 147 cod.pen., s'imponeva un'alternativa secca tra carcerazione e libertà senza vincoli. L'innovazione viene quindi a configurare la polifunzionalità del regime detentivo che è mirato, per un verso, all'esigenza di effettività dell'espiazione della pena e del necessario controllo cui vanno sottoposti i soggetti pericolosi; per altro verso ad una esecuzione mediante forme compatibili con il senso di umanità, quale è quella costituita dalla detenzione domiciliare a a termine, da disporsi in presenza di una negativa condizione soggettiva del condannato che non ne consenta la piena liberazione che deriverebbe dall'applicazione degli istituti di cui ai richiamati artt.146 e 147 cod. pen. È pertanto da escludere, avuto riguardo anche alla chiara lettera della disposizione in questione, che essa possa trovare applicazione sulla base di presupposti diversi da quelli che potrebbero dar luogo al rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Cod. Pen. art. 146 CORTE COST., Cod. Pen. art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)