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Sez. 3, Sentenza n. 1340 del 27/04/1968 (Rv. 332939 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - LEGALE - RELATIVAMENTE AD UN CREDITO PRESCRITTO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332939-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - LEGALE - RELATIVAMENTE AD UN CREDITO PRESCRITTO - AMMISSIBILITA.*

A norma del secondo comma dell'art. 1242 cod.civ., la compensazione puo operare anche relativamente ad una ragione creditoria gia prescritta. Cio e, peraltro, condizionato alla coesistenza dei due debiti prima del compimento della prescrizione il che porta all'ammissibilita della sola compensazione legale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1242

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)