Sez. 1, Sentenza n. 2009 del 21/05/1975 (Rv. 375724 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - PRESCRIZIONE DI UNO DEI DUE DEBITI - APPLICABILITA ALLA COMPENSAZIONE GIUDIZIALE - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - PRESCRIZIONE DI UNO DEI DUE DEBITI - APPLICABILITA ALLA COMPENSAZIONE GIUDIZIALE - ESCLUSIONE.*
Il principio sancito dall'art 1242, secondo comma cod civ - secondo cui la prescrizione di uno dei due crediti non impedisce di eccepire la compensazione se la prescrizione non era compiuta quando si e verificata la coesistenza dei due debiti - non si applica alla compensazione giudiziale, perche, potendo questa aver luogo soltanto ope judicis, l'effetto della Estinzione dei due debiti dal giorno della loro coesistenza non puo mai verificarsi. (Conf 1211/66, mass n 322430; V 1340/68, mass n 332939).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)