Sez. L - , Ordinanza n. 26931 del 20/09/2023 (Rv. 668769 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO | Azione di regresso dell'Inail - Prescrizione e decadenza - Rilievo su rituale eccezione di parte ex art. 416 c.p.c. - Necessità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO
L'estinzione dall'azione di regresso dell'INAIL, sia per prescrizione sia per decadenza, non è rilevabile d'ufficio, ma richiede sempre l'eccezione di parte, che va sollevata, a pena di decadenza, con la memoria difensiva ex art. 416 c.p.c., trattandosi di materia che non è sottratta alla disponibilità delle parti.
Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2969
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)