Sez. L, Sentenza n. 18025 del 18/08/2014 (Rv. 631911 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO | Azione di regresso dell'Inail - Decadenza ex art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - Rilievo su rituale eccezione di parte ex art. 416 cod. proc. civ - Necessità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO
La decadenza dall'azione di regresso dell'INAIL, di cui all'art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, può essere rilevata solo su rituale eccezione del convenuto ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ., spettando solo a questi la scelta di far valere la decadenza dal diritto, che rientra tra quelli nella disponibilità di parte, senza che ricorrano esigenze di rango superiore ovvero di tutela dell'interesse pubblico, poste, piuttosto, a fondamento delle prestazioni erogate dall'ente assicuratore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)