Sez. 5, Ordinanza interlocutoria n. 18055 del 04/08/2010 (Rv. 614360 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 3, comma 2 - Bis, del d.l. n. 40 del 2010 convertito, con modificazioni, nella legge n. 73 del 2010 - Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di Cassazione ed alla Commissione Tributaria Centrale - Compatibilità con i principi comunitari - Questione interpretativa - Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di Cassazione ed alla Commissione Tributaria Centrale, prevista dall'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 25 marzo 2010, n. 40 convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 2010, n. 73, vanno sottoposte alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: 1) se il principio del contrasto all'abuso del diritto in materia fiscale, così come definito nelle sentenze in cause C - 255/02 e C - 425/06, Halifax e Part Service, costituisca un principio fondamentale del diritto comunitario soltanto in materia di imposte armonizzate e nelle materie regolate da norme di diritto comunitario secondario, ovvero si estenda, quale ipotesi di abuso di libertà fondamentali, alle materie di imposte non armonizzate, quali le imposte dirette, quando l'imposizione ha per oggetto fatti economici transnazionali, quale l'acquisto di diritti di godimento da parte di una società su azioni di altra società avente sede in altro Stato membro o in uno Stato terzo; 2) a prescindere dalla risposta al precedente quesito, se sussista un interesse di rilevanza comunitaria alla previsione, da parte degli Stati membri, di adeguati strumenti di contrasto all'elusione fiscale in materia di imposte non armonizzate; se a tale interesse osti una non applicazione - nell'ambito di una misura di condono - del principio dell'abuso del diritto riconosciuto anche come regola del diritto nazionale e se in tal caso ricorra una violazione dei principi ricavabili dall'art. 4, comma 3, del Trattato sull'Unione Europea; 3) se dai principi che governano il mercato unico possa ricavarsi un divieto di prevedere, oltre a misure straordinaria di rinuncia totale alla pretesa tributaria, una misure straordinaria di definizione di controversie tributarie, la cui applicazione è limitata nel tempo ed è condizionata al pagamento di una sola parte dell'imposta dovuta, notevolmente inferiore alla stessa; 4) se il principio di non discriminazione e la disciplina in materia di aiuti di Stato ostino al regime di definizione delle controversie fiscali di cui si tratta nella presente causa; 5) se il principio di effettività dell'applicazione del diritto comunitario osti ad una disciplina processuale straordinaria e limitata nel tempo che sottrae il controllo di legittimità (e in particolare quello su una corretta interpretazione e applicazione del diritto comunitario) al giudice di vertice, cui incombe l'obbligo di rimettere questioni pregiudiziali di validità e d'interpretazione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 25/03/1957 CORTE COST., Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 22/05/2010 num. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)