Sez. 5, Sentenza n. 23786 del 24/11/2010 (Rv. 615813 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 3, comma 2 - bis, del d.l. n. 40 del 2010 convertito, con modificazioni, nella legge n. 73 del 2010 - Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti - Controversie relative ad istanze di rimborso - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
Le controversie relative alle istanze di rimborso, pendenti innanzi alla Corte di Cassazione ed alla Commissione Tributaria Centrale, non sono suscettibili di essere definite, in via agevolata, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 2010, n. 73, essendo tale definizione agevolata applicabile alle sole controversie (relative ad accertamenti, rettifiche ecc.) in cui è il contribuente che, dovendo eventualmente pagare all'Erario, ha interesse ad estinguere la lite (e la pretesa del fisco) versando solo il 5 per cento. Tale esclusione, che è espressamente prevista per le controversie pendenti dinanzi alla Commissione tributaria centrale si impone anche per quelle pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, in quanto si tratta dell'unica soluzione interpretativa possibile secondo canoni di ragionevolezza, poiché, se si ritenesse che con il versamento la pronunzia favorevole al contribuente si consolida, si perverrebbe alla conseguenza assurda che l'Amministrazione riceverebbe il 5%, ma dovrebbe pagare il 100%, con un onere economico del 95%, mentre, se si ritenesse che il pagamento fa estinguere la controversia e venire meno la pretesa del contribuente, non si vedrebbe quale interesse questi avrebbe a pagare il 5% ed avere, nella sostanza, rigettata la domanda di rimborso, laddove, non aderendo al condono e proseguendo la lite, potrebbe averla accolta.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 com. 2 n. 2 CORTE COST., Legge 22/05/2010 num. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)