Sez. U, Sentenza n. 3676 del 17/02/2010 (Rv. 611632 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Chiusura delle liti fiscali pendenti - Rinuncia all'accertamento dell'imposta - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze in tema di IVA - Sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C 132/06 - Contrasto con la VI direttiva n. 77/388/CEE - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di sospensione dei termini per le impugnazioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'art. 16 della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui prevede la definizione delle liti pendenti e le relative condizioni, nonché la sospensione dei termini di impugnazione, non comporta una rinuncia dell'Amministrazione all'accertamento dell'imposta (già effettuato e contestato nella sua legittimità), bensì la definizione di una lite in corso con il contribuente, in funzione della riduzione del contenzioso in atto, secondo parametri rapportati allo stato della lite al momento della domanda di definizione, garantendo la riscossione di un credito tributario incerto, sulla base di un trattamento paritario tra i contribuenti. Esso, pertanto, nella parte in cui si riferisce alle controversie in materia di IVA, non può essere disapplicato per contrasto con la VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, neppure a seguito della sentenza della Corte di Giustizia CE del 17 luglio 2008, in causa C-132/06, con la quale, in esito ad una procedura di infrazione promossa dalla Commissione Europea, è stata dichiarata l'incompatibilità con il diritto comunitario (in particolare con gli artt. 2 e 22 della VI direttiva cit.) degli artt. 8 e 9 della medesima legge, nella parte in cui prevedono la condonabilità dell'IVA alle condizioni ivi indicate, dovendo tale pronuncia essere interpretata restrittivamente. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto l'eccezione di inammissibilità, per tardività, del ricorso per cassazione dell'Ufficio delle entrate, che aveva beneficiato della sospensione dei termini di impugnazione prevista dall'art. 16 cit., eccezione avanzata sul presupposto che l'articolo in questione avrebbe dovuto essere disapplicato "in toto", a seguito della sentenza della Corte di Giustizia).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/2002 num. 289 art. 7 CORTE COST., Legge 30/12/2002 num. 289 art. 8 CORTE COST., Legge 30/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)