Sez. 1 - , Sentenza n. 18790 del 12/07/2019 (Rv. 654664 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Creditore garantito dal fallito per credito verso debitori diversi dal fallito - Art. 52 l.fall. - Ammissione al procedimento di verificazione - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo la novella introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al capo V della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito e non possono proporre domanda di separazione ex art. 103 l.fall, non risultando neanche tra i destinatari dell'avviso del curatore ex artt. 92 e 107, comma 3, l.fall.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 201, Legge 19/10/2017 num. 155
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)