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Sez. 1, Sentenza n. 1875 del 24/02/1994 (Rv. 485436 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - Provvedimenti - Reclami | Immobile in regime di comunione legale - Quota del coniuge del fallito - Illegittima acquisizione all'attivo fallimentare - Deducibilità - Mezzi - Creditore ipotecario del coniuge del fallito - Decreto del giudice delegato di distribuzione del ricavato della vendita del bene - Impugnazione con reclamo ex art. 26 Legge Fallimentare al fine di far valere il diritto alla prelazione - Ammissibilità - Previa insinuazione al passivo - Necessità - Esclusione - Acquisizione della quota alla massa attiva - Definitività - Opponibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485436-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - Provvedimenti - Reclami

L'illegittima acquisizione all'attivo fallimentare della quota dell'immobile di cui sia comproprietario, per effetto di operatività del regime comunione legale, il coniuge del fallito - nei cui confronti, salva diversa prova da parte del curatore, non si applica la presunzione muciana, dato che l'art. 70 della Legge Fallimentare presupponeva, anteriormente all'entrata in vigore del detto regime, la separazione dei beni -, può essere dedotta dal creditore dello stesso coniuge che vanti ipoteca sul detto immobile col reclamo ex art. 26 di tale legge avverso il decreto del giudice delegato, di distribuzione del ricavato della vendita del bene, al fine di far valere il suo diritto alla prelazione in sede di riparto, senza che sia all'uopo necessaria la sua previa insinuazione al passivo e senza che gli si possa opporre la definitività dell'acquisizione della menzionata quota alla massa attiva, atteso che il relativo decreto non ha effetto traslativo del bene alla massa stessa, ma è un mero strumento pratico utilizzato a fini di trascrizione, talché la sua illegittimità, come è rilevabile ex art. 619 cod. proc. civ. dal terzo proprietario o, in via surrogatoria, dal suo creditore, per ottenere la sottrazione del bene dall'attivo fallimentare, così può essere fatta valere da quest'ultimo anche soltanto in sede di distribuzione, per ottenere in tal modo, con prelazione, il soddisfacimento del suo credito verso il proprio debitore ipotecario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)