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Sez. 3, Sentenza n. 4741 del 04/03/2005 (Rv. 581593 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - IN GENERE | Pronuncia contestuale della motivazione e del dispositivo - Su domanda di condanna - Motivazione di accoglimento dell'azione - Dispositivo contenente soltanto statuizione di accertamento - Nullità della sentenza nella sua complessiva efficacia decisoria - Esclusione - Sussistenza di mero problema interpretativo - Prevalenza della motivazione - Fondamento - Eventuale omissione di pronuncia - Deducibilità soltanto dall'autore della domanda.
Stato
decisa il 2005-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581593-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - IN GENERE

Nel caso di pronuncia contestuale della motivazione e del dispositivo nel rito ordinario, la situazione per cui la sentenza manifesti chiaramente o addirittura espressamente nella motivazione l'intenzione del giudice di accogliere la domanda di condanna, e nel dispositivo si limiti invece ad una statuizione meramente dichiarativa, non determina nemmeno astrattamente alcun problema di nullità della sentenza nella sua complessiva efficacia decisoria alla stregua del n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ., in quanto non si concreta in un contrasto insanabile fra le due parti della sentenza, la motivazione ed il dispositivo, tale da indurre l'impossibilità di ricostruire in alcun modo il "dictum" della decisione stessa, bensì soltanto una potenziale incertezza, inducendo l'interprete a domandarsi se la sentenza nel suo complesso, cioè come combinazione della motivazione e del dispositivo, possa essere considerata, oltre che come statuizione di accertamento (presente sia nella motivazione sia nel dispositivo), anche come statuizione di condanna. Tale possibile incertezza può peraltro essere superata in due modi, uno solo dei quali può determinare l'approdo all'individuazione di un vizio di nullità parziale della sentenza. Il primo modo tiene conto della diversa funzione delle parti della sentenza costituite dal dispositivo e dalla motivazione ed in particolare del fatto che quest'ultima, dovendo contenere "l'esposizione dei motivi in fatto ed in diritto della decisione" (art. 132, n. 4, cod. proc. civ.; secondo l'art. 118 delle disp. di att. "delle ragioni giuridiche della decisione"), costituisce la parte della sentenza che, dovendo rivelare le ragioni giuridiche della decisione, non può che rivelare anche il "dictum" formalmente espresso dal dispositivo, atteso che è impossibile che si possano esporre le ragioni di una decisione senza indicare appunto la decisione, cioè il loro punto di arrivo e le relative conseguenze. Ne discende che, in quanto il dispositivo ha la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione, l'incertezza interpretativa emergente per la mancata riproduzione nel dispositivo di una parte della decisione non può che essere sciolta nel senso della prevalenza della motivazione. Il secondo modo di soluzione comporterebbe il riconoscere una prevalenza del dispositivo, nel senso che il contenuto della decisione dovrebbe essere soltanto quello in esso trasfuso, con la conseguenza che la sentenza sarebbe affetta da un'omissione di pronuncia, (art. 112 cod. proc. civ.) e sotto tale profilo sarebbe nulla in "parte qua" e la relativa nullità sarebbe deducibile ai sensi del n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ. esclusivamente dalla parte che aveva domandato la decisione oggetto dell'omessa pronuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 132 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 4, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)