Sez. 2, Sentenza n. 17392 del 30/08/2004 (Rv. 576386 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - IN GENERE | Contrasto tra motivazione e dispositivo - Conseguenze - Nullità della sentenza - Configurabilità - Condizioni - Mero errore materiale rimediabile con il procedimento di correzione, al di fuori del sistema delle impugnazioni - Configurabilità - Condizioni.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - IN GENERE
Il contrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza si deve ritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. Una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui il detto contrasto sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale, il quale trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni - distinguendosi, quindi, sia dall'"error in iudicando" deducibile ex art. 360 c.p.c., sia dall'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. - ed è quello che si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato "ictu oculi", senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)