diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1351 del 29/04/1968 (Rv. 332951 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN PARTICOLARE CORTILI - PRESUNZIONE DI COMUNIONE DEL CORTILE, DESTINATO AL SERVIZIO DEI PIANI D'UN EDIFICIO, A FAVORE DEI PROPRIETARI DEI PIANI - TITOLO CONTRARIO.*
Stato
decisa il 1968-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332951-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN PARTICOLARE CORTILI - PRESUNZIONE DI COMUNIONE DEL CORTILE, DESTINATO AL SERVIZIO DEI PIANI D'UN EDIFICIO, A FAVORE DEI PROPRIETARI DEI PIANI - TITOLO CONTRARIO.*

La presunzione di comunione sussiste anche quando il cortile si trovi tra edifici appartenenti a proprietari diversi. A maggior ragione detta presunzione sussiste nei rapporti reciproci dei proprietari dei piani di uno degli edifici, al cui servizio il cortile appare destinato, nel senso che, una volta ammesso il diritto di comproprieta sul cortile in favore del proprietario del piano-terreno, che vi ha il proprio ingresso, la presunzione di comunione del cortile opera anche rispetto ai piani superiori le cui vedute si affacciano sul cortile medesimo, ancorche tali piani siano muniti di accesso indipendente. Giuridicamente rilevante per il fondamento della presunzione e la destinazione obiettiva del cortile, di dare aria e luce ai vari appartamenti o piani, dacche questa e la destinazione principale e prevalente mentre le altre, tra cui quella di dare accesso ai vari piani, sono meramente secondarie, accessorie e sussidiarie. Tale presunzione, secondo lo stesso art. 1117 cod. civ. e vinta solo dal titolo contrario, cioe dallo atto di acquisto della proprieta della cosa singola, ossia dai rogiti di acquisto, o dai regolamenti di condominio alligati o richiamati e quindi facenti parte di essi, in quanto accettati dai singoli acquirenti. La esclusione della comproprieta, pero, non deve necessariamente risultare dal titolo in modo espresso, ma e sufficiente che risulti, in modo chiaro ed univoco, da elementi che siano in contrasto coll'Esercizio del diritto di condominio e facciano ritenere che le cose, o alcune di esse siano state attribuite in proprieta esclusiva ad uno solo o ad alcuni condomini.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)