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Sez. 5, Sentenza n. 4718 del 28/03/2003 (Rv. 561559 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE | Valore finale - Determinazione - Richiesta di valutazione automatica - Avveramento del presupposto di applicazione dell'imposta nel decennio transitorio (1/1/93 - 1/1/2003) - Art. 17, comma settimo, D.Lgs. n. 504 del 1992 - Portata - Regola temporale - Conseguenze - Rendite catastali applicabili - Individuazione - Applicabilità di rendite successive più favorevoli al contribuente - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561559-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di INVIM, per l'applicazione dell'imposta nel periodo transitorio successivo alla sua soppressione (periodo dal 1 gennaio 1993 al 1 gennaio 2003), l'art. 17, comma settimo, D.Lgs. n. 504 del 1992 dispone che il valore finale, da indicare nella dichiarazione, deve essere quello posseduto dall'immobile alla data del 31 dicembre 1992. Pertanto, quando il contribuente abbia chiesto la valutazione su base catastale, le rendite dei fabbricati vanno individuate in quelle vigenti alla data del 31 dicembre 1992 (ossia a quelle contenute nel D.M. Finanze del 20 gennaio 1990) e non in quelle allegate al D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 568 (e succ. modificazioni), ostando alla applicazione retroattiva di queste ultime, più favorevole al contribuente, la previsione dell'art. 2, comma secondo, del D.L. n. 16 del 1993 (conv. nella legge n. 75 del 1993).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 17 com. 7 CORTE COST., DM Finanze 20/01/1990, Decreto Legisl. 28/12/1993 num. 568 CORTE COST., Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 2 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)