diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 5870 del 20/04/2001 (Rv. 546117 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE | Valore finale - Determinazione - Criteri - Avveramento del presupposto di applicazione dell'imposta nel decennio transitorio (1/1/1993 - 1/1/2003) - Art. 17, comma settimo lett. a) D.Lgs. n. 504 del 1992 - Portata - Conseguenze - Nell'ipotesi di trasferimento immobiliare assoggettato ad imposta di registro - Principio della identità del valore del bene immobile trasferito ai fini dell'applicazione di ambedue le imposte - Applicabilità - Fattispecie - Vendita fallimentare.
Stato
decisa il 2001-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546117-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di invim, l'art. 17, comma settimo lett. a) del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504 nel disciplinare l'applicazione dell'imposta nel periodo transitorio successivo alla sua soppressione introduce certamente una deroga al criterio di determinazione del valore finale dell'immobile, stabilito dall'art. 6 comma secondo del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 743, ma soltanto nel senso che, ove il presupposto della sua applicazione si verifichi nel "decennio transitorio", tale valore, anziché essere riferito al momento di verificazione del presupposto stesso (art. 2, comma primo, del d.P.R. n. 643 del 1972), deve esserlo, coerentemente con detta soppressione dalla data del 1 gennaio 1993, alla data del 31 dicembre 1992, che segna il limite temporale oltre il quale non rileva (più) l'incremento di valore imponibile. Ne consegue che nel caso in cui il presupposto di applicazione dell'invim si verifichi nel "decennio transitorio" ed il trasferimento del bene che ne costituisce l'oggetto sia assoggettato ad imposta di registro, continua a valere il principio generale della identità del valore del bene immobile trasferito ai fini dell'applicazione di ambedue le imposte e conseguentemente la regola, desunta dal combinato disposto degli artt. 2 comma secondo, nel testo sostituito dall'art.1 del d.P.R. n.688 del 1974, e 6 comma secondo del d.P.R. n. 643 del 1972 e 44 comma primo del d.P.R. n.131 del 1986, secondo cui il prezzo di aggiudicazione del bene nelle "vendite forzate" costituisce il valore finale, immodificabile dall'ufficio per espresso dettato di legge, relativamente al quale deve computarsi l'incremento imponibile ai fini dell'applicazione dell'invim. Pertanto non è suscettibile di rettifica il valore finale, determinato ragguagliando al 31 dicembre 1992 il prezzo dell'aggiudicazione degli immobili, avvenuta in data successiva, all'asta pubblica, in sede di vendita fallimentare disposta dal giudice delegato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 com. 2 CORTE COST., DPR 23/12/1974 num. 688 art. 1 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 44 com. 1 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 2, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 17 com. 7 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)