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Sez. 5, Sentenza n. 10045 del 01/08/2000 (Rv. 538993 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE | Immobile già concesso in locazione finanziaria - Riscatto dopo l'entrata in vigore dell'art. 17 del D.Lgs. n. 504/92 - Valore finale - Determinazione - Criterio - Coincidenza con il cosiddetto prezzo di cessione - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538993-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di INVIM, il valore finale di un immobile concesso in locazione finanziaria, riscattato dopo l'entrata in vigore dell'art. 17 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili) - il quale dispone che l'INVIM continuerà ad essere dovuta anche nel caso in cui il presupposto di applicazione della stessa si verifichi dal primo gennaio 1993 fino al primo gennaio 2003 limitatamente all'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992 e che il valore finale, da indicare nella dichiarazione, è assunto in misura pari a quello dell'immobile a detta data - dovendo identificarsi con il valore del bene alla data del 31 dicembre 1992, non può essere fatto coincidere con il cosiddetto prezzo di cessione, vale a dire con il prezzo di riscatto, eventualmente maggiorato dei canoni periodicamente versati dall'utilizzatore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)