Sez. 1, Sentenza n. 17931 del 12/03/2004 Cc. (dep. 16/04/2004) Rv. 228288 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Spostamento di sede del processo a seguito di dichiarazione di incompetenza pronunciata nell'udienza preliminare - Decorrenza ex novo dei termini di custodia cautelare - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
Un volta dichiarata dal giudice dell'udienza preliminare l'incompetenza per territorio e trasmessi gli atti al pubblico ministero, i termini di durata della custodia cautelare decorrono ex novo dall'emissione del nuovo provvedimento cautelare da parte del giudice competente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. per la completa autonomia che caratterizza il nuovo provvedimento cautelare rispetto al precedente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)