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Sez. 6, Sentenza n. 3167 del 21/10/1998 Cc. (dep. 15/12/1998) Rv. 212689 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Dichiarazione di incompetenza - Spostamento di sede del processo a seguito di tale dichiarazione - Decorrenza "ex novo" dei termini di durata della custodia cautelare - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212689-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

Lo spostamento di sede del procedimento per dichiarazione di incompetenza comporta una nuova decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare, in quanto si verte, pur sempre, in ipotesi di "rinvio ad altro giudice", comunque idoneo, ex art. 303, comma secondo, cod. proc. pen., anche se realizzato tecnicamente per il tramite del P.m., a determinare tale effetto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)