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Sez. L, Sentenza n. 1233 del 24/02/1979 (Rv. 397458 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - IN GENERE - DETERMINAZIONE DEL MOMENTO COSTITUTIVO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE - RIFERIMENTO AL DEPOSITO DELLA RELAZIONE SCRITTA DEL CONSULENTE TECNICO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397458-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - IN GENERE - DETERMINAZIONE DEL MOMENTO COSTITUTIVO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE - RIFERIMENTO AL DEPOSITO DELLA RELAZIONE SCRITTA DEL CONSULENTE TECNICO - IRRILEVANZA.*

Il momento perfezionativo del diritto alla pensione di invalidita, e cioe il momento in cui si verifica l'invalidita nei limiti in cui la legge vi ricollega il diritto alla pensione, deve essere accertato dal giudice del merito con la massima precisione possibile, avvalendosi dei poteri cognitivi piu idonei e determinandolo in base ad un logico apprezzamento delle risultanze istruttorie, sicche la statuizione al riguardo costituisca l'espressione di ragionato convincimento. Tale momento, che e quello del verificarsi dell'evento, non puo essere confuso con quello dell'indagine tecnica diretta ad accertarne la sussistenza, ne tanto meno con quello, necessariamente di qualche tempo successivo alle stesse operazioni peritali, in cui e avvenuto il deposito della relativa relazione scritta. Quest'ultimo momento, infatti, concernendo un atto di mera comunicazione degli accertamenti effettuati, e di per se del tutto estrinseco ed insignificante al fine di stabilire l'effettiva decorrenza del diritto a pensione. (V 2278/75, mass n 376100; (Conf 482/76, mass n 379140).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)