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Sez. 1, Sentenza n. 12449 del 10/11/1999 (Rv. 530988 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI | Dichiarazione di disponibilità di un parente del minore (zia paterna) - Rilevanza - Condizioni - Volontà manifestata in epoca successiva al decreto di adottabilità - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530988-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI

In tema di adozione di minori, la situazione di abbandono prevista "ex lege" per la dichiarazione dello stato di adottabilità non ha carattere istantaneo e transeunte, ma consiste in una condizione personale del minore perdurante e non reversibile, così che assume indiscutibile rilevanza l'eventuale dichiarazione di disponibilità (ancorché sopravvenuta rispetto al momento della pronuncia del decreto dichiarativo dello stato di adottabilità) concretamente manifestata da un parente (nella specie, la zia paterna) a prendersi direttamente cura del minore, purché risulti positivamente accertato un precedente rapporto effettivamente significativo tra il parente stesso ed il minore.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)