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Sez. 1, Sentenza n. 6098 del 07/07/1997 (Rv. 505777 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI | Sopravvenuta dichiarazione di disponibilità dei genitori o di parenti - Rilevanza - Limiti -. Obblighi conseguenti del giudice - Contenuto.
Stato
decisa il 1997-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505777-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI

Il fondamento dell'adottabilità di un minore risiede in uno stato personale dello stesso, e dunque in una situazione non transeunte non suscettibile, prevedibilmente, di essere superata, e la cui rimozione appare necessaria per consentire al minore l'assistenza della quale il suo sviluppo ha bisogno. Su tale sfondo, si rende rilevante un eventuale atteggiamento sopravvenuto dei genitori naturali oppure delle figure parentali potenzialmente sostitutive, contrario a quello originario di rifiuto di assistenza, ma, per essere tale da superare lo stato di abbandono, occorre che esso sia credibile. A tal fine il giudice deve esaminare le circostanze emerse sia nel giudizio di opposizione che di appello, per accertare la concretezza e la permanenza dello stato di abbandono.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)