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Sez. 1, Sentenza n. 8779 del 04/09/1998 (Rv. 518612 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE | Sussistenza - Condizioni - Natura non astratta del diritto del minore di essere assistito presso la propria famiglia di origine - Conseguenze - Limiti - Carattere non transitorio dello stato di abbandono - Necessità.
Stato
decisa il 1998-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518612-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE

Il diritto del minore di essere assistito presso la propria famiglia di origine, sancito dall'art. 1 della legge n. 184 del 1983 sulle adozioni, non è riconosciuto in astratto, ma è finalizzato allo sviluppo armonico del minore, e, quindi, presuppone la concreta attitudine della famiglia biologica ad assicurare allo stesso il migliore apporto alla formazione ed allo sviluppo della sua personalità. La relativa valutazione che costituisce accertamento di fatto riservata al giudice del merito, va peraltro, compiuta anche alla stregua della dimensione temporale del disagio ambientale del minore stesso. Ed infatti, ove questo sia di carattere transeunte, e cioè superabile, anche attraverso l'insieme dei possibili sostegni concreti, senza che al minore sia arrecato quel danno che la citata legge intende evitare, esso non dà luogo a stato di abbandono. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non censurabile la motivazione che aveva sorretto l'accertamento dello stato di abbandono da parte del giudice di merito, basata, oltre che sulla prova dei gravissimi abusi sessuali commessi dal padre, alcolista, sulle tre figlie, e dalla mancata percezione dei fatti, peraltro ben compresi da terzi estranei al nucleo familiare, da parte della madre, in un quadro di generalizzati disordine, trascuratezza e carenze igieniche, anche sul non dimostrato carattere transeunte della insufficienza della madre, e sulla inesistenza di certezze in ordine ad un futuro miglioramento del suo assetto affettivo, pur prendendosi atto delle considerazioni del c.t.u. sulla futura possibilità, previa l'assistenza dei servizi sociali, di una risoluzione del "torpore affettivo" della donna).

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)