diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1904 del 27/03/1982 (Rv. 419743 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - MANCATA RIPROPOSIZIONE DI DOMANDE E ISTANZE GIÀ FORMULATE NEL CORSO DEL GIUDIZIO - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - LIMITI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - POTERE DOVERE DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1982-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419743-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - MANCATA RIPROPOSIZIONE DI DOMANDE E ISTANZE GIÀ FORMULATE NEL CORSO DEL GIUDIZIO - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - LIMITI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - POTERE DOVERE DEL GIUDICE.*

La mancata riproposizione nelle conclusioni di domande e istanze già formulate nel corso del giudizio implica normalmente una presunzione di abbandono di esse, la quale, tuttavia, fondandosi su di una interpretazione della volontà della parte, non esonera il giudice dall'Obbligo di accertare, caso per caso, se sussistano elementi tali da far ritenere che, nonostante la materiale emissione, la parte abbia voluto insistere in una determinata richiesta o deduzione. (Conf 5233/78, mass n 394998; (Conf 2194/76, mass n 380988).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)