Sez. 2, Sentenza n. 3407 del 05/06/1984 (Rv. 435423 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - MANCATA RIPROPOSIZIONE NELLE CONCLUSIONI DEFINITIVE DI DOMANDE PRECEDENTEMENTE FORMULATE - CONSEGUENZE - PRESUNZIONE DI ABBANDONO - LIMITI - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - MANCATA RIPROPOSIZIONE NELLE CONCLUSIONI DEFINITIVE DI DOMANDE PRECEDENTEMENTE FORMULATE - CONSEGUENZE - PRESUNZIONE DI ABBANDONO - LIMITI - FATTISPECIE.*
La mancata riproposizione nelle conclusioni definitive di domande precedentemente formulate implica normalmente una presunzione di abbandono di esse, la quale, tuttavia, fondandosi su di una interpretazione della volontà della parte, deve escludersi quando vi siano elementi sufficienti per ritenere che, nonostante la materiale omissione, la parte stessa abbia inteso insistere nelle istanze e domande già avanzate. (alla stregua del principio di cui in massima, il S.C. ha confermato la decisione del giudice del merito il quale aveva ravvisato nella richiesta di condanna nel merito del convenuto, formulata nelle conclusioni definitive, un'implicita riproposizione della querela di falso definita in citazione "condizione necessaria" per l'accoglimento della domanda di merito. (V 1904/82, mass n 419743; (V 1730/82, mass n 419572; (V 1361/82, mass n 419203).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)