Sez. 2, Sentenza n. 5233 del 14/11/1978 (Rv. 394998 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - OMESSA RIPROPOSIZIONE DI DOMANDE ED ISTANZE - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - LIMITI - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - OMESSA RIPROPOSIZIONE DI DOMANDE ED ISTANZE - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - LIMITI - OBBLIGHI DEL GIUDICE.*
La mancata riproposizione nelle conclusioni per il collegio di domande o istanze gia formulate nel corso del giudizio implica, normalmente, una presunzione di abbandono delle istanze stesse, che restringe il thema decidendum: detta presunzione si fonda sulla interpretazione della volonta della parte e pertanto il giudice non e esentato dall'Obbligo di accertare se - nel caso concreto - sussistano elementi tali per ritenere che, nonostante la materiale omissione, la parte abbia voluto insistere in una determinata richiesta o deduzione. (Conf 2194/76, mass n 380988).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)