Sez. 2, Sentenza n. 2564 del 02/03/1989 Ud. (dep. 23/02/1990) Rv. 183466 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - PREVALENZA DI CAUSA DI NON PUNIBILITÀ SULLA CAUSA ESTINTIVA - CONDIZIONI - EVIDENZA DELLA PROVA - NOZIONE - FATTISPECIE: PERIZIA GRAFICA PRESENTATA IN CASSAZIONE.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - PREVALENZA DI CAUSA DI NON PUNIBILITÀ SULLA CAUSA ESTINTIVA - CONDIZIONI - EVIDENZA DELLA PROVA - NOZIONE - FATTISPECIE: PERIZIA GRAFICA PRESENTATA IN CASSAZIONE.*
In presenza di una causa estintiva del reato, l'art. 152, secondo comma, cod. proc. pen. prevede che il giudice pronunci nel merito, prosciogliendo l'imputato perché il fatto non sussiste o non lo ha commesso o non è preveduto dalla legge, come reato, soltanto se già esistono prove evidenti in tal senso, ma occorre che l'evidenza della prova possa ricavarsi agevolmente, e senza nuove indagini, dalla sentenza impugnata, in base agli elementi di fatto in essa ritenuti. (nella specie si è ritenuto che tale evidenza non sussistesse e che la S.C. non potesse prendere in considerazione e fondarsi sulla perizia grafica compiuta in un altro procedimento e presentata in Cassazione, poiché la perizia è un atto che richiede uno specifico apprezzamento delle conclusioni del perito, che non possono essere senz'altro recepite, ma vanno valutate in relazione alle prove in Atti, per essere o meno condivise). (V mass n 160015).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)