Sez. 1, Sentenza n. 4485 del 05/05/1998 (Rv. 515070 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Dichiarazione di pubblica utilità - Assenza - Conseguenze - Difetto di rituale procedura espropriativa - Esecuzione dell'opera pubblica - Occupazione appropriativa - Opposizione alla stima - Improponibilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Stante la diversità di "petitum" e "causa petendi" tra le azioni di determinazione dell'indennità di esproprio e di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, in quanto la prima ha ad oggetto il giusto indennizzo a norma dell'art. 42 Cost., e trova causa nella procedura espropriativa, mentre la seconda è volta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla perdita della proprietà del bene irreversibilmente destinato alle esigenze dell'opera pubblica ed è fondata su un comportamento illecito dell'amministrazione, qualora, in assenza di una rituale dichiarazione di pubblica utilità, manchi una procedura espropriativa, difettano radicalmente i presupposti per l'azione di determinazione dell'indennità di esproprio, della quale anche nel giudizio di legittimità deve dichiararsi l'improponibilità originaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)