Sez. 1, Sentenza n. 5872 del 14/06/1999 (Rv. 527429 - 01)
FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI | Cosiddetta "fideiussione omnibus" - Regime antecedente all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 - Osservanza da parte della banca dei principi di correttezza e di buona fede nella gestione del rapporto "garantito" - Necessità - Anche nel caso di contratti di conto corrente bancario assistiti da "fido".
FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI
Nel caso di cosiddetta "fideiussione omnibus" prestata in relazione a rapporti di conto corrente bancario assistiti da "fido", il fatto che le parti abbiano antecedentemente pattuito, nel vigore del regime precedente alla legge n. 154 del 1992, la esenzione dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione a contrarre ulteriori obblighi, non finisce per dare luogo ad un obbligo della banca di pagare indiscriminatamente a seguito di un ordine del correntista e sul solo rilievo della sufficienza della provvista. Restano infatti a carico della banca tutti gli obblighi di collaborazione giuridica che fanno capo anche alle norme di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., dovendo essa evitare - perciò - un'attuazione del rapporto che, basata sulla consapevolezza dell'esistenza di un ulteriore patrimonio a disposizione della sua eventuale azione esecutiva, le faccia omettere le cautele che normalmente terrebbe ove non potesse contare su siffatto rafforzamento della sua posizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1956, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 10, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)