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Sez. L, Sentenza n. 10958 del 21/10/1995 (Rv. 494316 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - INTERROGATORIO LIBERO DELLE PARTI | Obbligatorietà - Inosservanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494316-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - INTERROGATORIO LIBERO DELLE PARTI

Nel rito del lavoro l'espletamento del libero interrogatorio delle parti e del tentativo di conciliazione, pur trattandosi di adempimenti obbligatori, non è previsto a pena di nullità, restando affidato al potere discrezionale del giudice di merito di valutare, anche in relazione agli assunti delle parti, se tale espletamento si configuri di qualche potenziale utilità, o sotto il profilo del buon esito del tentativo o al fine di acquisire elementi di convincimento per la decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)