Sez. L, Sentenza n. 5520 del 09/09/1986 (Rv. 448035 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE - ESTINZIONE PER MANCATA RIPRESA DELLA ATTIVITÀ PRODUTTIVA NONOSTANTE LA PREVISIONE DI DETTA RIPRESA VALUTATA "EX ANTE" - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE - ESTINZIONE PER MANCATA RIPRESA DELLA ATTIVITÀ PRODUTTIVA NONOSTANTE LA PREVISIONE DI DETTA RIPRESA VALUTATA "EX ANTE" - ESCLUSIONE.*
Al fine del riconoscimento del diritto all'intervento della cassa integrazione guadagni, la ragionevole previsione della ripresa dell'attività lavorativa dopo il periodo di sospensione costituisce elemento che deve esser valutato ex ante con giudizio prognostico, e non già ex post, in relazione all'effettivo suo riscontro in concreto, sicché, ove tale elemento sia stato accertato con riferimento ai dati forniti dal datore di lavoro nella domanda di intervento della C.i.G., il diritto all'integrazione, ormai sorto in presenza delle condizioni di legge, non può più venir meno se poi l'attività produttiva non risulti ripresa (prima o dopo la concessione del provvedimento di ammissione). (V 6513/85, mass n 443591; (V 5069/85, mass n 442386).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)