Sez. L, Sentenza n. 5069 del 15/10/1985 (Rv. 442386 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - CONCESSIONE DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA - SOPRAVVENUTA MANCANZA DEL PRESUPPOSTO - IRRILEVANZA - LIMITI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - CONCESSIONE DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA - SOPRAVVENUTA MANCANZA DEL PRESUPPOSTO - IRRILEVANZA - LIMITI - FATTISPECIE.*
L'atto di concessione dell'integrazione salariale ordinaria non può essere revocato prima della scadenza per il sopravvenuto venir meno del presupposto di fatto che legittima l'attribuzione del beneficio (presupposto rappresentato dalla crisi temporanea e transitoria: art. 1 n. 1 legge 20 maggio 1975 n. 164) atteso che il provvedimento - una volta costituito in favore dei lavoratori un diritto perfetto all'integrazione salariale per tutta la prevista durata nei limiti fissati dalla legge - esaurisce interamente il proprio effetto; mentre la circostanza predetta può essere solo valutata in occasione delle periodiche verifiche (art. 6 legge citata) al fine di negare l'eventuale richiesta di proroga del beneficio. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto inadempiente l'INPS per aver rifiutato l'erogazione dell'integrazione salariale ordinaria, già ritualmente concessa, adducendo che i lavoratori sospesi non erano stati riammessi al lavoro e che non era ripresa l'attività produttiva). (V 5807/84, mass n 477489; (V 5443/83, mass 430364; (V 4541/83, mass n 429412; (V 5508/83, mass n 430442).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)