Sez. L, Sentenza n. 6513 del 19/12/1985 (Rv. 443591 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - AMMISSIONE AL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE ORDINARIA - EFFICACIA - SUBORDINAZIONE ALLA CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'AVVENUTA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - AMMISSIONE AL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE ORDINARIA - EFFICACIA - SUBORDINAZIONE ALLA CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'AVVENUTA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - INAMMISSIBILITÀ.*
La sussistenza dei presupposti richiesti per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale ordinaria - e cioè la sospensione e la contrazione dell'attività produttiva, determinata da situazioni temporanee di mercato e la certezza della riammissione entro breve periodo degli operai stessi nell'attività dell'impresa - deve essere valutata dai competenti organi dell'INPS con un giudizio (non già ex post, bensì) ex ante, da formulare in via prognostica al momento della sospensione o della riduzione dell'attività lavorativa senza poter disporre, successivamente al provvedimento di autorizzazione, un ulteriore accertamento di quei presupposti. Consegue che l'efficacia del provvedimento di ammissione al trattamento dell'integrazione salariale ordinaria non può ritenersi subordinata alla condizione sospensiva dell'avvenuta ripresa dell'attività lavorativa. (V 452/85, mass n 438657; (V 5508/83, mass n 430442).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 5, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)