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Sez. L - , Sentenza n. 22171 del 22/09/2017 (Rv. 645873 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Art. 227 c.c.n.l. terziario del 18 luglio 2008 - Procedimento disciplinare - Proroga del termine del provvedimento finale da parte del datore - Comunicazione - Obbligo di motivazione - Esclusione - Momento della spedizione - Rilevanza.
Stato
decisa il 2017-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645873-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

In tema di licenziamento per giusta causa, l’art. 227 del c.c.n.l. dipendenti terziario del 18 luglio 2008, laddove prevede la possibilità di proroga del termine di quindici giorni per l’adozione del provvedimento disciplinare, impone al datore solo un obbligo di comunicazione al lavoratore, ma non la precisazione dei motivi; a tale ultimo fine, il datore di lavoro è tenuto, prima dello spirare del termine da prorogare, a manifestare per iscritto la volontà di avvalersi della proroga e l’avvio della procedura di comunicazione si realizza con la consegna dell’atto al soggetto incaricato di curare il recapito, in applicazione del principio della scissione tra il momento in cui la volontà di recedere è manifestata e quello in cui si producono i relativi effetti, valevole in tutto il procedimento disciplinare.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 18/07/2008

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)