Sez. L, Sentenza n. 20566 del 04/10/2010 (Rv. 615528 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Infrazione disciplinare - Termine per la contestazione - Osservanza - Condizioni - Dichiarazione di irrogazione della sanzione - Sufficienza - Comunicazione successiva alla scadenza - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI
Nel caso in cui il contratto collettivo di lavoro imponga al datore l'onere di intimare la sanzione disciplinare, a pena di decadenza, entro un certo termine dalla data di ricezione delle giustificazioni fornite dal lavoratore, tale termine deve intendersi rispettato per il solo fatto che il datore abbia tempestivamente manifestato la volontà di irrogare la sanzione, a nulla rilevando che tale dichiarazione recettizia sia portata a conoscenza del lavoratore successivamente alla scadenza di quel termine.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Contr. Coll. 05/06/1999 art. 68, Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)