Sez. 2, Sentenza n. 4529 del 30/07/1984 (Rv. 436427 - 01)
PROCEDIMENTO - CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - ANCHE DA PARTE DELL'INTERVENTORE DEDUCENTE DI ESSERE ESTRANEO AL PROCEDIMENTO PREGIUDIZIALE.*
PROCEDIMENTO - CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - ANCHE DA PARTE DELL'INTERVENTORE DEDUCENTE DI ESSERE ESTRANEO AL PROCEDIMENTO PREGIUDIZIALE.*
Il provvedimento con il quale il giudice ordina la sospensione del processo in attesa della definizione di altro provvedimento ritenuto pregiudiziale, ha carattere meramente ordinatorio e non decisorio, e contro di esso non è ammesso alcun gravame, nemmeno da parte dell'interventore il quale deduca di essere estraneo al procedimento pregiudiziale e di non potere quindi influire sui relativi accertamenti, atteso che la sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. trova il suo fondamento esclusivamente nella necessità di risolvere, in altro procedimento in corso dinanzi allo stesso giudice o innanzi a giudice diverso, una controversia costituente l'antecedente logico-giuridico della lite in corso, e non è affatto condizionata alla possibilità o meno per le parti, originarie o sopravvenute, di interferire nel procedimento pregiudiziale. (V 3960/83, mass n 428899; (V 2640/82, mass n 420504).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)